Carotaggi e indagini diagnostiche sulla muratura
Carotaggi nelle murature, endoscopie, prove soniche e analisi delle malte: come progettare le indagini diagnostiche su un edificio esistente.
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Ti serve un laboratorio prove materiali e non sai da dove partire: chi compila la richiesta, chi preleva i campioni, chi firma il documento finale. Un prelievo eseguito male o una richiesta incompleta rendono una prova già pagata inutilizzabile per la finalità richiesta, perché non tutte le prove producono lo stesso documento e non tutti i laboratori possono emettere lo stesso documento. Questa guida alle prove di laboratorio sui materiali segue il percorso reale di una campagna di prove materiali da costruzione: dal documento che ti serve al rapporto che ricevi.
La prima domanda non è “quale prova mi serve". È quale documento deve finire nel fascicolo. La distinzione sembra formale ed è invece la più concreta di tutte: una prova sbagliata si rifà, un documento sbagliato si paga due volte.
Chi cerca un laboratorio prove materiali da costruzione ha di solito una di queste tre finalità, e sono governate da regole diverse.
Controlli di accettazione su nuova costruzione. Calcestruzzo e acciaio messi in opera vanno verificati secondo il capitolo 11 delle NTC 2018. È il caso più regolato: la norma stabilisce chi preleva, con quale frequenza e quale documento chiude il controllo. Se è il tuo caso, il punto di partenza sono i controlli di accettazione del calcestruzzo secondo le NTC 2018.
Caratterizzazione dei materiali in opera su edificio esistente. Serve a stabilire le resistenze reali per una valutazione di sicurezza ai sensi del capitolo 8. Qui il numero e il tipo di indagini discendono dal livello di conoscenza LC1, LC2 o LC3 che il progettista intende raggiungere.
Indagini conoscitive e controllo qualità. Diagnosi di degrado, verifica di una fornitura, forometrie, controlli non strutturali, perizie. È l’ambito più ampio, e non ha riserve di legge sul soggetto esecutore.
Nel linguaggio corrente “laboratorio ufficiale", “laboratorio autorizzato" e “laboratorio accreditato" vengono usati come equivalenti. Non lo sono, e la differenza conta quando devi capire quale documento otterrai.
Laboratorio ufficiale è una categoria dell’articolo 59, comma 1 del DPR 380/2001, e l’elenco è chiuso per legge: i laboratori universitari di ingegneria e architettura, il laboratorio di scienza delle costruzioni dei servizi antincendi di Roma, quello dell’Istituto sperimentale di Rete Ferroviaria Italiana, il Centro sperimentale ANAS di Cesano. Nessuno può diventare “ufficiale" ottenendo un’autorizzazione: l’autorizzazione ministeriale è un’altra cosa.
Laboratorio autorizzato è il privato con decreto del Ministero ai sensi del comma 2, per settori distinti e circolari diverse: 7617/STC per i materiali da costruzione, 7618/STC per terre e rocce, 633/STC del 3 dicembre 2019 per le costruzioni esistenti. Se verifichi un fornitore chiedi numero e data del decreto e il settore: di “Settore A" ne esistono tre, uno per circolare, e il solo settore non identifica l’ambito.
Accreditamento ACCREDIA secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 è volontario: attesta competenza tecnica su prove specifiche, non è un’autorizzazione ministeriale e non la sostituisce. Vale anche il contrario. In alcuni capitolati resta comunque richiesto: va verificato caso per caso.
| Finalità | Chi esegue ed emette | Documento |
|---|---|---|
| Controlli di accettazione di calcestruzzo e acciaio su nuova costruzione (NTC cap. 11) | Laboratorio di cui all’art. 59 DPR 380/2001 | Certificato di prova |
| Caratterizzazione dei materiali in opera su esistente ai fini del cap. 8, prelievo incluso | Laboratorio di cui all’art. 59 DPR 380/2001 (Circ. 633/STC, Settore A) | Certificato di prova |
| Prove di laboratorio su terre e rocce (Circ. 7618/STC) | Laboratorio autorizzato per il settore | Certificato di prova |
| Collaudo statico di opera nuova | Collaudatore (art. 67 DPR 380/2001) | Certificato di collaudo statico |
| Controlli di integrità dei pali su opera nuova — cross-hole sonic logging, prove soniche ed ecometriche (NTC §6.4.3.6) | Nessuna riserva di legge sull’esecutore | Rapporto di prova |
| Prove di carico su pali e micropali: su opera nuova (NTC §6.4.3.7) nessuna riserva; sull’esistente le prove statiche rientrano nel Settore A della Circ. 633/STC | Secondo il caso | Secondo il caso |
| Verifiche non strutturali, forometrie, controllo qualità forniture, diagnosi di degrado | Nessuna riserva di legge sull’esecutore | Rapporto di prova |
Una nota terminologica, perché genera equivoci in fase di preventivo: “cross-hole" è un omonimo. Nel contesto dei pali indica il cross-hole sonic logging, la tomografia sonica fra tubi annegati nel getto; in geofisica indica la prova sismica fra fori per la misura delle Vs sui terreni. Sono due cose diverse.
La campagna la definisce il progettista o il Direttore dei Lavori. Il laboratorio non decide cosa provare: prova quello che gli viene chiesto, sul campione che gli arriva, secondo la norma che gli viene indicata. È il motivo per cui la richiesta di prova non è un adempimento burocratico ma il documento che determina l’utilizzabilità del risultato. Ogni ambiguità a monte diventa un dato inservibile a valle.
Il modulo di richiesta prove di laboratorio è un PDF compilabile direttamente a video: si compila, si salva e si invia via email. Elimina i campi illeggibili, che sono fra le cause più frequenti di rilavorazione. Campo per campo lo abbiamo spiegato in un articolo dedicato: come si compila il modulo campo per campo.
Committente, impresa e Direzione Lavori non coincidono quasi mai. Chi commissiona formalmente le prove e chi ne sostiene il costo sono definiti dal contratto d’appalto, non da una regola generale: in molti appalti l’onere è dell’impresa esecutrice, in altri della stazione appaltante. Va verificato prima, non a prova eseguita.
Le prove sui materiali si dividono in tre famiglie: prove di laboratorio su campione prelevato, prove distruttive e non distruttive in opera, prove di caratterizzazione dei materiali su materiali non da costruzione. Cambia il luogo della misura, cambiano le cautele, ma il punto critico è sempre lo stesso: la catena che lega il campione all’opera.
È il passaggio più sottovalutato dell’intera campagna. Le NTC 2018, al paragrafo 11.2.5.3, stabiliscono che il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che redige apposito verbale di prelievo; e che la certificazione del laboratorio deve riportare riferimento a tale verbale. Lo stesso paragrafo prevede che il prelievo possa essere eseguito anche dal laboratorio incaricato delle prove.
Sempre lì è scritto un obbligo che raramente compare nei preventivi: il laboratorio che riscontra anomalie sui provini o sulla documentazione deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale. Non è una cautela commerciale, è un obbligo di legge.
Sul perimetro di questa attività è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5795 del 16 giugno 2023, che riformando il TAR Lazio ha dichiarato legittimi i paragrafi 8.5.3, 11.2.2 e 11.2.5.3 delle NTC 2018, confermando che il prelievo dei campioni dalla struttura e le prove complementari, carotaggi inclusi, sono riservati ai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Sui provini cubici valgono identificazione e sigillatura immediate, conservazione in condizioni controllate, trasporto tracciato. Sui tempi la formulazione normativa è precisa e vale la pena riportarla per esteso: le prove a compressione vanno eseguite fra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. Se il termine non viene rispettato, le prove vanno integrate con quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, previste al paragrafo 11.2.6.
Sull’esistente il campione si ricava invece per carotaggio. Vale la pena notare una differenza che in cantiere sfugge: è la stessa carotatrice, ma un carotaggio eseguito per una forometria o per un passaggio impiantistico e un carotaggio eseguito ai fini del paragrafo 11.2.6 o del capitolo 8 non sono la stessa operazione dal punto di vista normativo. Sul metodo abbiamo un approfondimento dedicato: carotaggio su struttura in cemento armato.
Sull’acciaio la trappola è credere che esista una regola unica di prelievo. Acciaio per cemento armato, carpenteria metallica, lamiere grecate, bulloni e controlli presso i centri di trasformazione seguono frequenze diverse, fissate in paragrafi diversi del capitolo 11: applicare quella di un prodotto a un altro è l’errore che si paga in verifica documentale. Prima dei numeri conta la tracciabilità, cioè la corrispondenza fra quanto prelevato, la documentazione di fornitura e la marcatura. Il dettaglio delle frequenze è in i controlli di accettazione sull’acciaio in cantiere.
Su muratura ed esistente molte indagini sono non distruttive — pacometria, che le circolari chiamano prova magnetometrica, sclerometria, ultrasuoni, SonReb — ma non tutte, e la confusione è frequente: i martinetti piatti richiedono un taglio nel giunto di malta, l’endoscopia un foro, la compressione diagonale su pannello è distruttiva a tutti gli effetti.
Qui non c’è un campione da spedire: la misura si esegue sull’opera, e la ripetibilità dipende dalla scelta e dalla marcatura dei punti di prova, dalla taratura in corso di validità della strumentazione e dalla restituzione dell’ubicazione in planimetria. Approfondimenti: prove non distruttive su calcestruzzo: sclerometro, ultrasuoni e SonReb e indagini diagnostiche sulla muratura.
Analisi chimiche e di degrado su materiali metallici, plastici, elastomeri e rivestimenti in impianti industriali e petrolchimici; controllo qualità delle forniture; caratterizzazione ai fini della classificazione dei rifiuti da costruzione e demolizione. In questi ambiti non si applica il regime dell’art. 59 del DPR 380/2001. Possono però valere requisiti diversi — accreditamento del laboratorio, qualificazione del personale, prescrizioni di capitolato — che vanno verificati caso per caso.
Le sei voci che devono essere esplicite: prezzo unitario per prova e per campagna; trasferta e ore di cantiere; prelievo incluso o escluso; numero minimo di provini; tempi di consegna in giorni lavorativi; documentazione consegnata, elencata voce per voce.
Le tre trappole ricorrenti: il preventivo che quota la prova ma non il documento che serve alla finalità; quello che non specifica chi esegue materialmente il prelievo; quello che tace i tempi.
Non esiste un listino unico, e chi lo promette sta semplificando qualcosa. Il costo dipende dal numero di punti d’indagine e di campioni, dall’accessibilità e dalla quota di lavoro, dalla necessità di ripristini, dalla trasferta, dall’urgenza e dalla presenza o meno di un sopralluogo preliminare. Per un ordine di grandezza su una voce specifica: quanto costa un carotaggio su cemento armato.
Sui tempi conviene ragionare al contrario, cioè su cosa li allunga. Tre fattori pesano più degli altri: l’attesa della stagionatura, che su calcestruzzo è un vincolo fisico e non organizzativo; le campagne distribuite su più lotti o più date di getto, che non si comprimono accorpando; le richieste incomplete, che tornano indietro per un chiarimento e fanno perdere giorni prima ancora che la prova cominci. È il motivo per cui una richiesta compilata bene, con finalità e norma dichiarate, accorcia i tempi più di qualunque sollecito successivo.
Un rapporto di prova completo contiene il metodo di riferimento, la strumentazione impiegata con i relativi certificati di taratura, l’ubicazione dei punti d’indagine, i dati misurati, la documentazione fotografica, la data e l’operatore.
Quello che un documento di prova non contiene sono i giudizi. È una scelta di metodo prima ancora che una regola: l’interpretazione strutturale non compete a chi esegue la misura, resta al progettista, al Direttore dei Lavori o al Collaudatore. La Circolare 633/STC, al paragrafo 9, lo scrive in modo esplicito per i certificati: il documento non deve in alcun caso contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova, o deduzioni di carattere statico o dinamico; i risultati sono sottoposti al richiedente per le successive valutazioni specialistiche.
Sono documenti diversi con destinazioni diverse. Quando la norma richiede il certificato di un laboratorio ufficiale o autorizzato per una determinata finalità — i controlli di accettazione, per esempio — il rapporto di prova non lo sostituisce. Per le finalità in cui quel documento non è previsto, come indagini conoscitive, controllo qualità forniture o diagnosi di degrado, il rapporto di prova è il documento corretto.
Lo stabilisce il contratto d’appalto, non una regola generale: in molti appalti l’onere è dell’impresa esecutrice, che opera sotto il controllo della Direzione Lavori, in altri resta alla stazione appaltante. Va chiarito prima dell’avvio della campagna: a prove eseguite la discussione è più difficile.
Per i materiali strutturali di nuova costruzione i controlli di accettazione del capitolo 11 delle NTC 2018 sono obbligatori. Sull’esistente le indagini non sono obbligatorie in sé, ma diventano necessarie quando si deve raggiungere un determinato livello di conoscenza per una valutazione di sicurezza.
Le prove a compressione vanno eseguite entro 45 giorni dalla data di prelievo. Se il termine non è rispettato vanno integrate con il controllo della resistenza in opera previsto al paragrafo 11.2.6, cioè carote e prove non distruttive. Il laboratorio annota il superamento; la valutazione spetta al Direttore dei Lavori.
Raccontaci il tuo caso: che cosa devi verificare, per quale pratica, con quale scadenza. Ti indichiamo quali prove e quale documento la normativa prevede per un caso come il tuo; la scelta e la responsabilità restano al tuo tecnico.
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