Analisi chimica dei materiali edili: prove di laboratorio
Quali analisi chimiche si eseguono su calcestruzzo, acciai, malte e materiali metallici, che cosa dicono i risultati e quando servono davvero.
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Macerie, terre di scavo, guaine, cartongesso: dal 2026 il modo di gestire i rifiuti di cantiere è cambiato davvero. Il RENTRI è a regime, dal 16 settembre 2026 il formulario digitale è obbligatorio per chi è iscritto e, quando a emetterlo è un produttore iscritto, per tutta la filiera, e i nuovi CAM edilizia chiedono negli appalti pubblici di dimostrare con i numeri quanto materiale torna a recupero. Questa guida mette in fila che cosa deve fare, in concreto, chi esegue o dirige i lavori: chi è il produttore del rifiuto, quando l’impresa edile deve iscriversi al RENTRI, come si attribuisce il codice EER, quanto possono restare le macerie in cantiere e che cosa cambia con il regolamento end of waste sugli inerti.
Un chiarimento di perimetro, prima di cominciare: IPCS è un laboratorio prove sui materiali da costruzione. Non trasporta, non recupera e non smaltisce rifiuti, e non esegue le analisi di classificazione dei rifiuti (caratteristiche di pericolo, amianto, test di cessione): le sue analisi documentano la composizione dei materiali da costruzione. Dove questa informazione può servire, lo diciamo nel punto giusto.
I riferimenti che contano in cantiere:
A questi si aggiunge la L. 147/2025, di conversione del D.L. 116/2025, che ha reso più severo il regime penale dei reati sui rifiuti. Ne parliamo nella sezione sulle sanzioni.
Tutti gli obblighi che seguono (classificazione, deposito, formulario, registro) ricadono sul produttore. L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 lo definisce come «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».
In un cantiere edile il produttore è, di regola, l’impresa che esegue materialmente i lavori: è la sua attività di demolizione, scavo o costruzione a generare il rifiuto. Con subappalti, forniture in opera o committenti che organizzano parte dei lavori la seconda parte della definizione apre letture diverse, per cui il contratto d’appalto e quelli di subappalto devono dire chi figura come produttore sui formulari, chi organizza il deposito e chi sceglie gli impianti di destinazione. Chiarirlo prima costa poco, ricostruirlo dopo un controllo molto di più.
Consegnare i rifiuti al trasportatore non chiude da solo la responsabilità del produttore. Secondo l’art. 188, comma 4, la responsabilità per il recupero o lo smaltimento è esclusa quando il produttore riceve la copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dal conferimento al trasportatore, oppure quando, scaduto il termine, ha comunicato la mancata ricezione alle autorità competenti. Anche per questo il contratto deve dire chi segue le copie di ritorno.
La risposta dipende da che cosa produce il cantiere, non da quanto è grande l’impresa.
L’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 obbliga all’iscrizione al RENTRI, tra gli altri, chi tratta rifiuti, chi li raccoglie o trasporta a titolo professionale, commercianti e intermediari, i produttori di rifiuti pericolosi e alcune categorie di produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. I rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non rientrano tra queste categorie. Ne segue che:
Per i produttori di rifiuti pericolosi, il caso che riguarda l’impresa edile, il D.M. 59/2023 ha scaglionato l’iscrizione in tre finestre, in base al numero di dipendenti:
| Produttori obbligati (per l’impresa edile: di rifiuti pericolosi) | Finestra di iscrizione |
|---|---|
| Più di 50 dipendenti | dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 |
| Da 11 a 50 dipendenti | dal 15 giugno al 14 agosto 2025 |
| Fino a 10 dipendenti | dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 |
Nella prima finestra dovevano iscriversi anche, a prescindere dal numero di dipendenti, gli impianti di trattamento, i trasportatori a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari; nella prima e nella seconda anche i produttori di rifiuti non pericolosi obbligati all’iscrizione (più di 10 dipendenti), categorie che non comprendono le imprese edili con soli rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.
Tutte e tre le finestre sono chiuse. Un’impresa che diventa obbligata oggi, per esempio perché produce per la prima volta un rifiuto pericoloso, si iscrive subito, prima di annotare il primo carico nel registro e di emettere il primo formulario. I dipendenti si contano a livello di impresa, non di singola sede, e sono solo quelli con contratto di lavoro subordinato al 31 dicembre dell’anno precedente.
Di norma no. Il cantiere è temporaneo e mobile, mentre l’unità locale del D.M. 59/2023 è una sede in cui l’attività si svolge stabilmente. Secondo i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente (circolare del 27 settembre 2024), il cantiere va iscritto come unità locale solo se vi si producono rifiuti pericolosi e vi si svolge un’attività stabile, per esempio con uffici o magazzini organizzati. Negli altri casi l’impresa iscrive la sede legale e il rifiuto risulta prodotto fuori dall’unità locale.
Di regola il trasporto dei rifiuti eseguito da enti o imprese è accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (art. 193, comma 1), a prescindere dall’iscrizione al RENTRI. Cambia la forma.
L’art. 193 prevede alcune eccezioni. Quella che interessa di più l’edilizia è il comma 19: i rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso la sede o l’unità locale dell’impresa, e per quantità limitate, che non giustificano un deposito sul posto, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) al posto del formulario.
Il D.M. 59/2023 fissava al 13 febbraio 2026 l’avvio del FIR digitale. La L. 26/2026 ha concesso un periodo di doppio binario fino al 15 settembre 2026, in cui il produttore poteva scegliere carta o digitale, con l’obbligo per tutta la filiera di seguire la stessa modalità. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI: si compila tramite gestionale interoperabile o con i servizi gratuiti del portale, si firma elettronicamente e il trasportatore lo può esibire su dispositivo mobile oppure in copia stampata. Il formato lo sceglie chi emette il formulario e vincola tutta la filiera: se il produttore non è iscritto e usa il modello cartaceo, anche trasportatore e impianto gestiscono quel formulario su carta.
Le modalità di compilazione sono state aggiornate dal decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026. Per i casi di indisponibilità dei servizi RENTRI o di assenza di connessione in cantiere, il Ministero ha fissato modalità operative dedicate (decreti direttoriali n. 25 del 5 febbraio 2026 e n. 254 del 9 settembre 2026), consultabili sul portale RENTRI: conviene conoscerle prima del primo intoppo, non durante.
Per i rifiuti pericolosi, i dati dei formulari vanno trasmessi al RENTRI, e dal 15 settembre 2026 si applicano le sanzioni dell’art. 258 per la trasmissione mancata o incompleta. Chi è iscritto tiene inoltre il registro cronologico di carico e scarico solo in forma digitale, con trasmissione mensile dei dati.
Chi produce solo rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione può continuare a usare il formulario cartaceo, ma nel nuovo modello vidimato digitalmente, ottenibile gratuitamente dall’area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale RENTRI dopo una semplice registrazione, che non va confusa con l’iscrizione (in alternativa può emetterlo il trasportatore per conto del produttore). Il formulario si compila in più copie, si firma a mano e la copia controfirmata dal destinatario va conservata per tre anni.
L’art. 190 obbliga al registro i produttori di rifiuti pericolosi e soltanto alcune categorie di produttori di non pericolosi, tra le quali non figurano costruzione e demolizione. In pratica, l’impresa edile che produce rifiuti pericolosi annota nel registro solo quelli: le macerie inerti non pericolose non ci vanno. I produttori annotano entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico, e il registro si conserva per tre anni dall’ultima registrazione.
L’attribuzione del codice EER è responsabilità del produttore e segue le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, approvate con decreto direttoriale del Ministero n. 47 del 9 agosto 2021. I rifiuti da costruzione e demolizione stanno nel capitolo 17 dell’elenco europeo. Quelli che si incontrano più spesso in cantiere:
| Codice EER | Descrizione | Tipo di voce |
|---|---|---|
| 17 01 01 | Cemento | Non pericoloso |
| 17 01 07 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 | A specchio con 17 01 06* |
| 17 03 02 | Miscele bituminose diverse da 17 03 01 | A specchio con 17 03 01* (con catrame di carbone) |
| 17 04 05 | Ferro e acciaio | Non pericoloso |
| 17 05 04 | Terra e rocce, diverse da 17 05 03 | A specchio con 17 05 03* |
| 17 06 05* | Materiali da costruzione contenenti amianto | Pericoloso assoluto |
| 17 08 02 | Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da 17 08 01 | A specchio con 17 08 01* |
| 17 09 04 | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | A specchio con 17 09 03* |
Il punto delicato sono le voci a specchio: lo stesso materiale è pericoloso o no secondo le sostanze che contiene. Il «misto da demolizione» è 17 09 04 solo se si può escludere la presenza di sostanze pericolose in concentrazioni rilevanti; altrimenti è 17 09 03*, e scattano iscrizione al RENTRI, registro e FIR digitale.
Per decidere servono la storia del materiale (che edificio era, quali lavorazioni ospitava) e, quando non basta, le analisi di caratterizzazione del rifiuto previste dalle Linee guida SNPA. Sono due piani diversi. IPCS esegue analisi chimiche sui materiali da costruzione (calcestruzzo, malte, leganti, bitumi) che ne documentano natura e composizione: un’informazione utile per ricostruire la storia del materiale. Nel nostro approfondimento sulle analisi chimiche trovi quali determinazioni si fanno su ciascun materiale. La caratterizzazione analitica del rifiuto ai fini dell’attribuzione del codice EER è un’attività distinta, che IPCS non svolge: resta del produttore e dei laboratori che la eseguono, insieme alle verifiche richieste dall’impianto di destino.
Prima di essere portati via, i rifiuti possono restare in cantiere in deposito temporaneo senza autorizzazione, alle condizioni dell’art. 185-bis. Il deposito si fa nel luogo di produzione, inteso come «l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», e i rifiuti vanno raggruppati per categorie omogenee. Per i rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili il luogo di produzione è, per legge, la sede o l’unità locale dell’impresa (art. 193, comma 19): possono quindi essere portati in sede e tenuti lì in deposito temporaneo.
Il produttore sceglie uno dei due criteri di avvio a recupero o smaltimento:
In ogni caso, se in un anno non si raggiunge il limite quantitativo, il deposito non può durare più di un anno. Un cumulo di macerie dimenticato a fine lavori non è più un deposito temporaneo: rischia di diventare un deposito incontrollato, con le conseguenze penali descritte più avanti.
Le terre di scavo seguono una disciplina propria, il D.P.R. 120/2017, che consente di gestirle in quattro modi diversi:
Per sapere quale strada è percorribile servono campioni di terreno prelevati lungo la verticale di scavo. IPCS esegue sondaggi a carotaggio continuo per la caratterizzazione del sito, senza fluidi di circolazione, e il prelievo dei campioni; le analisi ambientali sui campioni restano dei laboratori incaricati.
È in corso l’iter di un nuovo regolamento destinato a sostituire il D.P.R. 120/2017: il Consiglio di Stato si è espresso con parere favorevole condizionato il 20 aprile 2026. Finché il nuovo testo non è pubblicato in Gazzetta resta applicabile il D.P.R. 120/2017, ma prima di aprire un cantiere con scavi importanti conviene verificare lo stato dell’iter.
Il D.M. 127/2024, in vigore dal 26 settembre 2024, stabilisce quando un inerte da demolizione cessa di essere rifiuto e diventa aggregato recuperato. Per chi le macerie le produce conta questo:
L’aggregato recuperato può tornare in cantiere per riempimenti, rilevati, sottofondi stradali e piazzali, strati di fondazione, misti cementati e calcestruzzi, nel rispetto delle norme di prodotto richiamate dal decreto (UNI EN 13242, UNI EN 12620 e altre). Quando lo si impiega in un’opera, le sue prestazioni si verificano come per qualsiasi aggregato: IPCS esegue prove sugli aggregati come granulometria, Los Angeles, equivalente in sabbia e assorbimento, e sul calcestruzzo confezionato valgono i normali controlli di accettazione.
Negli appalti pubblici i Criteri Ambientali Minimi sono obbligatori. Dal 2 febbraio 2026 valgono i nuovi CAM edilizia del D.M. 24 novembre 2025, che sostituiscono il D.M. 23 giugno 2022 (resta un regime transitorio per le gare legate a progetti validati prima). Sui rifiuti di cantiere i punti chiave sono tre:
Il modo più efficace per ridurre i rifiuti dei materiali da costruzione resta a monte: una verifica pre-demolizione che individui prima i materiali recuperabili e quelli pericolosi, la separazione alla fonte per frazioni omogenee, il riuso in sito di elementi e terre quando le norme lo consentono. Meno materiale misto significa meno rifiuto da classificare e una quota più alta accettata a recupero.
Qui il formulario diventa anche la prova del risultato richiesto dal contratto: una copia non rientrata è una percentuale che non si riesce a dimostrare.
Coperture in cemento-amianto, canne fumarie, pavimenti vinilici, guarnizioni: negli edifici costruiti prima del divieto del 1992 (L. 257/1992) il sospetto va sempre verificato prima di demolire. Se l’amianto c’è, il rifiuto è pericoloso (17 06 05* o 17 06 01*) e la rimozione è riservata a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 10. Il datore di lavoro presenta all’organo di vigilanza il piano di lavoro previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo i casi di urgenza. Chi figura come produttore del rifiuto contenente amianto (di norma l’impresa di bonifica che esegue la rimozione) è tenuto all’iscrizione al RENTRI, al registro e al FIR digitale: anche qui il contratto deve dirlo chiaramente.
Il sistema sanzionatorio ha due livelli.
Solo se produce rifiuti pericolosi o svolge un’altra attività soggetta all’obbligo, come il trasporto di rifiuti a titolo professionale. L’impresa che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non è obbligata, indipendentemente dal numero di dipendenti. Per il trasporto usa, di regola, il formulario cartaceo nel nuovo modello vidimato digitalmente: lo emette gratuitamente dall’area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale RENTRI, previa registrazione, oppure se ne occupa il trasportatore per suo conto. Per piccole quantità da manutenzione e piccoli interventi edili portate in sede basta il documento di trasporto (art. 193, comma 19).
Per le imprese iscritte al RENTRI no: dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio, e dal 15 settembre si applicano le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati dei formulari dei rifiuti pericolosi. I produttori non obbligati all’iscrizione possono continuare a usare il formulario cartaceo, nel modello vidimato digitalmente.
Di regola l’impresa che esegue i lavori, perché è la sua attività a generare il rifiuto. La definizione dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 comprende però anche il soggetto a cui la produzione è giuridicamente riferibile: per questo contratto d’appalto e subappalti devono indicare chiaramente chi figura come produttore nei formulari.
Il codice 17 09 04 se si può escludere la presenza di sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire al rifiuto caratteristiche di pericolo; altrimenti il 17 09 03*. È una voce a specchio: la scelta va motivata con la conoscenza del materiale e, quando non basta, con analisi, seguendo le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti.
In deposito temporaneo vanno avviate a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi oppure al raggiungimento di 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi, a scelta del produttore. In ogni caso il deposito non può superare un anno. Per manutenzioni e piccoli interventi edili i rifiuti si considerano prodotti presso la sede dell’impresa, dove possono essere portati e tenuti in deposito temporaneo.
No. Con il D.P.R. 120/2017 possono essere riutilizzate allo stato naturale nello stesso sito se non contaminate, oppure gestite come sottoprodotto con dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri e grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA) o con piano di utilizzo (grandi cantieri soggetti a VIA o AIA). Se nessuna di queste strade è percorribile sono rifiuti, con codice 17 05 04 o 17 05 03*.
Solo se vi si producono rifiuti pericolosi e vi si svolge un’attività stabile, per esempio con uffici o magazzini organizzati. Altrimenti l’impresa iscrive la sede legale e il rifiuto risulta prodotto fuori dall’unità locale.
Sapere com’è fatto un calcestruzzo, una malta o un bitume aiuta a ricostruire la storia dell’opera prima di intervenire. Se ti servono analisi chimiche su questi materiali, oppure prove sugli aggregati riciclati da reimpiegare, raccontaci il cantiere e la finalità: ti indichiamo quali determinazioni hanno senso per il tuo caso. La caratterizzazione dei rifiuti ai fini del codice EER non rientra nei nostri servizi: classificazione, trasporto e conferimento restano in capo al produttore e ai gestori autorizzati.
Quali analisi chimiche si eseguono su calcestruzzo, acciai, malte e materiali metallici, che cosa dicono i risultati e quando servono davvero.
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